Rap – Registro Aspiranti Pubblicisti

Per chi ha avviato, o intende avviare, il percorso biennale di attività giornalistica finalizzato all’iscrizione all’Ordine dei giornalisti della Sardegna-elenco pubblicisti, dal 1° novembre 2026 c’è una nuova possibilità: iscriversi, già all’inizio del percorso, al Registro aspiranti pubblicisti (Rap).

Un passaggio gratuito e senza particolari formalità (sotto il regolamento approvato dal Consiglio regionale dell’Ordine), che per i singoli può presentare un doppio beneficio: 1) verificare insieme all’Ordine l’andamento del proprio percorso, in modo da intercettare per tempo eventuali problemi (p. es. nel tipo di documentazione) ed evitare che spuntino fuori alla fine del biennio, rischiando di invalidare le attività pregresse; 2) ottenere, su richiesta e senza spese, dall’Ordine un’attestazione in carta semplice di iscrizione al Rap, utile da esibire nelle circostanze, come una conferenza stampa o uno specifico evento, in cui possa essere richiesta una qualifica giornalistica per l’accesso. Attualmente, infatti, chi si trova nel biennio di attività giornalistica propedeutico all’iscrizione tra i pubblicisti non può, se richiesto, documentare in alcun modo la propria condizione di aspirante giornalista. L’attestazione di iscrizione al Rap rilasciata dal Consiglio regionale dell’Ordine non equivale a un tesserino da giornalista e non ha valore legale: serve solo a rappresentare a terzi la condizione di chi ha il diritto di svolgere attività di informazione, ma non ancora quello di fregiarsi del titolo di giornalista.

L’iscrizione al Rap è facoltativa: le norme per diventare pubblicista non cambiano (le trovi qui), e resta quindi sempre possibile iscriversi all’Ordine presentando direttamente al termine del biennio la documentazione richiesta. È però anche caldamente consigliata, perché riteniamo che possa aiutare le giornaliste e i giornalisti in formazione a compiere nella maniera più corretta i loro primi passi nel mestiere. A chi si iscriverà al Rap, tra l’altro, il Consiglio regionale dell’Ordine fornirà i testi di base sull’ordinamento e la deontologia della professione giornalistica, così da poter iniziare subito a familiarizzare con le regole che poi, dopo l’effettiva iscrizione all’Albo dei giornalisti, sarà chiamato/a a rispettare.

Gli uffici dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento sul tema.

Regolamento

1-Presso la segreteria dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna è istituito, dal 1° novembre 2026, il Registro degli aspiranti pubblicisti (Rap), secondo i princìpi dettati dalle “Linee guida per l’iscrizione all’albo dei giornalisti-Elenco pubblicisti”, approvate dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti il 31 gennaio 2024.

2-L’iscrizione al Rap è facoltativa. Può iscriversi chi ha iniziato l’attività giornalistica retribuita, finalizzata all’acquisizione, dopo un biennio di regolari pubblicazioni, del tesserino da giornalista pubblicista. All’iscritto/a può essere rilasciato, su richiesta, dal Consiglio regionale dell’Ordine un attestato in carta semplice di iscrizione al Rap, che farà esplicito riferimento al percorso in atto.

3-L’iscrizione al Rap non può comportare alcuna spesa per l’aspirante pubblicista. Per iscriversi è sufficiente comunicare e documentare l’avvio dell’attività giornalistica, anche qualora non sia possibile documentarne contestualmente la retribuzione; resta inteso che quest’ultima dovrà comunque essere documentata successivamente. Nel corso del biennio, l’iscritto/a al Rap potrà depositare alla segreteria dell’Ordine la documentazione dell’attività giornalistica in atto.

4-L’istituzione del Rap non modifica in alcun modo i requisiti per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti. Al termine dei due anni previsti dall’art. 35 dalla legge 69/1963, per essere ammesso/a all’elenco dei pubblicisti l’iscritto/a al Rap dovrà seguire l’ordinaria procedura indicata e allegare la documentazione richiesta. Resta pienamente legittima la scelta di depositare l’intera documentazione al termine del biennio, senza iscriversi precedentemente al Rap.

5-Per ogni iscritto/a al Rap il Consiglio regionale dell’Ordine aprirà un fascicolo virtuale personale, in cui verrà raccolta l’eventuale ulteriore documentazione presentata dall’iscritto/a nel corso del biennio. All’atto dell’iscrizione, all’iscritto/a verrà consegnato un testo che indicherà le principali fonti normative dell’ordinamento giornalistico e della deontologia professionale, con i link per la consultazione.

6-L’iscrizione al Rap non comporta l’obbligo di partecipare alla formazione professionale continua dei giornalisti, né consente l’iscrizione alla piattaforma formazionegiornalisti.it. Gli aspiranti pubblicisti possono tuttavia partecipare ai corsi organizzati dall’Ordine, senza attribuzione di crediti. La presenza a un corso, se segnalata ai rilevatori, viene annotata nel fascicolo virtuale dell’aspirante pubblicista. Resta ferma, in caso di esaurimento dei posti disponibili per un singolo corso, la precedenza per i professionisti e pubblicisti già iscritti ai rispettivi elenchi.

7-L’iscrizione vale per un massimo di tre anni dalla comunicazione all’Ordine dell’inizio dell’attività giornalistica. Decade automaticamente se, al termine dei tre anni, non viene presentata domanda di iscrizione all’elenco pubblicisti. L’iscrizione al Rap non è rinnovabile, salvo motivate eccezioni deliberate dal Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti.