F.A.Q.

Come si diventa giornalista?

Giornalista professionista

Ai sensi dell’art. 1 legge n. 69/1963, sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista; sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Per diventare giornalisti professionisti, ed iscriversi nel relativo elenco, è necessario:

A) praticantato o scuola di giornalismo

1) svolgere 18 mesi di praticantato (art. 34 legge n. 69/1963 e criteri interpretativi sul sito www.odg.it – sezione: Leggi e e norme) e, inoltre, frequentare uno dei corsi di formazione o preparazione teorica anche “a distanza”, della durata minima di 45 ore, promossi dal Consiglio Nazionale o dai Consigli Regionali dell’Ordine;
2) in alternativa, aver frequentato per un biennio una delle scuole di giornalismo riconosciute dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (www.odg.it sezione: scuole di giornalismo);

B) superare l’esame di idoneità professionale (art. 32 legge n. 69/1963)

Giornalista pubblicista

Per iscriversi nell’elenco dei pubblicisti, è necessario aver svolto un’attività giornalistica continuativa e regolarmente retribuita, per almeno due anni (art. 35 legge n. 69/1963).

Altre informazioni si trovano nel sito del Consiglio nazionale (www.odg.it) nella sezione “Ordine nazionale” – “Albo” e nel Regolamento di attuazione della legge n. 69/1963: DPR 115/1965.

Quali sono i requisiti per iscriversi nell’elenco dei pubblicisti?
Per l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti è necessario rivolgersi al Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti dove è fissata la propria residenza. Per l’iscrizione occorre: 1) possedere i requisiti di legge (assenza di precedenti penali, attestazione di versamento della tassa di concessione governativa); 2) presentare gli articoli, a firma del richiedente, pubblicati in giornali e periodici e i certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni; 3) presentare in fotocopia l’eventuale contratto di collaborazione stipulato con la testata (o le testate) cui si collabora; 4) presentare la documentazione dei compensi percepiti negli ultimi 24 mesi, che devono essere in regola con le norme fiscali in materia. La certificazione delle pubblicazioni deve essere rilasciata dall’attuale direttore di testata. Per quanto riguarda l’importo delle tasse e il numero di articoli necessari consigliamo di rivolgersi all’Ordine regionale dei giornalisti consultando gli indirizzi sul sito www.odg.it, al link “Ordini regionali”, anche per gli aspetti relativi alla ulteriore documentazione richiesta.

Qual è la retribuzione minima per chiedere l’iscrizione nei giornalisti pubblicisti?
La legge ordinistica non ha stabilito un limite per la retribuzione minima necessaria per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti pubblicisti. Esiste solo un tariffario di riferimento per le prestazioni autonome dei giornalisti che non riveste carattere di obbligatorietà. Per quanto riguarda l’ammontare dei compensi necessari per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti pubblicisti, si consiglia di rivolgersi all’Ordine dei giornalisti della Regione in cui ha sede la propria residenza, che è competente ad accogliere la richiesta e a valutare la congruità della retribuzione dichiarata.

Per iscriversi nell’elenco dei giornalisti pubblicisti è obbligatorio produrre la documentazione fiscale?
Documentare l’avvenuta retribuzione per il lavoro giornalistico svolto, costituisce requisito indispensabile per richiedere l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti pubblicisti. Tale retribuzione deve, inoltre, essere adeguata all’attività giornalistica e accompagnata alla documentazione che attesta il carattere di continuità dell’attività negli ultimi due anni. Per ulteriori informazioni si può consultare il nostro sito www.odg.it o l’Ordine regionale dei giornalisti competente (dove ha sede la propria residenza o il domicilio professionale).

Quanti articoli sono necessari per iscriversi nei pubblicisti?
Per iscriversi nell’elenco dei giornalisti pubblicisti occorre documentare di aver svolto un’attività giornalistica adeguatamente retribuita e continuativa nell’ultimo biennio. La legge 69/1963 non stabilisce esattamente il numero di articoli da presentare, la cui valutazione spetta in prima istanza all’Ordine regionale competente (indirizzi sul sito www.odg.it , sezione “ordini regionali”).

Per l’iscrizione all’elenco pubblicisti è necessario che gli articoli siano pubblicati su una testata di carta stampata?
Per iscriversi all’Albo come giornalista pubblicista occorre documentare, ai sensi di legge, lo svolgimento di un’attività giornalistica continuativa e retribuita da almeno due anni presso una testata, indipendentemente dal tipo di pubblicazione (web, radiotelevisiva o carta stampata). E’ necessario, inoltre, che si tratti di una testata regolarmente registrata e diretta da un iscritto all’Albo dei giornalisti in grado di certificare l’attività svolta.

Posso iscrivermi nell’elenco dei pubblicisti collaborando con più testate?
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei giornalisti pubblicisti la collaborazione può avvenire anche presso più testate, purchè risultino regolarmente registrate ed abbiano un direttore iscritto all’Albo dei giornalisti in grado di certificare l’attività svolta. Occorre, inoltre, documentare l’avvenuta retribuzione per i relativi periodi di attività.

Un fotografo può iscriversi all’elenco pubblicisti dell’Ordine dei giornalisti?
I fotografi possono essere iscritti nell’elenco dei giornalisti pubblicisti qualora comprovino, mediante documentazione, l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni. Tale attività, per essere valida ai fini dell’iscrizione, deve avere carattere giornalistico, cioè sostituire o completare l’informazione attraverso le immagini (art. 34 DPR 115/1965). E’ necessario, inoltre, che la testata sia regolarmente registrata e diretta da un iscritto all’albo in grado di certificare l’attività svolta. La domanda di iscrizione deve essere rivolta all’Ordine regionale di competenza in base alla residenza.