Proposte di modifica al Testo Unico dei Doveri del Giornalista

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nella riunione dello scorso 19 novembre, ha approvato, all’unanimità, le proposte di modifica al Testo Unico dei Doveri del Giornalista, – che si allegano – e che andranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021, attesa la necessità di dare tempo alla categoria di conoscere le nuove norme.
Nella Consulta del 1° dicembre p.v. avremo modo di parlare anche di ogni iniziativa utile per far conoscere capillarmente ai colleghi le modifiche apportate al T.U.

PROPOSTE DI MODIFICA AL TESTO UNICO DEI DOVERI DEL GIORNALISTA
(Approvate dal Consiglio Nazionale il 19 novembre 2020)

1) Aggiungere all’art. 2 il secondo comma dell’art. 2:
2. Il giornalista si riconosce nei principi del presente Testo unico ed è incolpabile a titolo di manifesto disconoscimento dei principi deontologici che regolano l’esercizio della professione, quando sia stato sanzionato con una decisione non più impugnabile e sia nuovamente incolpato, nell ‘arco di un quinquennio dal precedente provvedimento disciplinare, per aver violato il medesimo principio con il proprio comportamento. Se ricorrono tali condizioni, l’accertamento della reiterazione della stessa violazione disciplinare comporta l’applicazione almeno della sanzione immediatamente più grave.

2) Aggiungere dopo l’art. 5:
Art. 5 – bis
Rispetto delle differenze di genere. Nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e fatti di cronaca, che coinvolgono aspetti legati all’orientamento e all’identità sessuale, il giornalista:
a) presta attenzione a evitare stereotipi di genere, espressioni e immagini lesive della dignità della persona;
b) si attiene a un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole. Si attiene all’essenzialità della notizia e alla continenza. Presta attenzione a non alimentare la spettacolarizzazione della violenza. Non usa espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto commesso;
c) assicura, valutato l’interesse pubblico alla notizia, una narrazione rispettosa anche dei familiari delle persone coinvolte.

3) Inserire nell’art. 6 le parole in corsivo
Art. 6
Doveri nei confronti dei soggetti deboli. Informazione scientifica sanitaria
Il giornalista:
a) rispetta ì diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»;
b) evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate avendo cura di segnalare i tempi necessari per ulteriori ricerche e sperimentazioni; dà conto, inoltre, se non vi è certezza relativamente ad un argomento, delle diverse posizioni in campo e delle diverse analisi nel rispetto del principio di completezza della notizia;
c) diffonde notizie sanitarie e scientifiche solo se verificate con fonti qualificate sia di carattere nazionale che internazionale nonché con enti di ricerca italiani e internazionali provvedendo a evidenziare eventuali notizie rivelatesi non veritiere;
d) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.
(Le modifiche andranno in vigore il 1° gennaio 2021)

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